Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFF. VI - Sviluppo rurale - Sicurezza alimentare, questioni relative al soppresso Istituto Agronomico per l'Oltremare
Competenze:
Attività connesse alle fasi di programmazione, identificazione, formulazione, approvazione, finanziamento, gestione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione, anche in collaborazione con le Sedi estere, relative ai seguenti settori: sviluppo rurale e sicurezza alimentare. Nei settori di competenza, partecipazione a fori e gruppi di lavoro tecnici a livello nazionale, europeo e internazionale e redazione di linee guida operative. Questioni logistiche relative alla ex Sede dello I.A.O. a Firenze, in raccordo con l'ufficio VIII